Consulenza tecnica di parte in ambito autoptico ai sensi art.4 Legge 24/2017

Il comma 4-bis Art. 4 Legge 24/2017 modifica l’art. 37 del DPR 285/90 che viene così modificato: “«Art. 37 (Riscontro diagnostico).»”

  1. Fatti  salvi  i poteri  dell’autorita’  giudiziaria,  sono  sottoposte   al riscontro diagnostico, secondo  le  norme  della  legge  15 febbraio 1961, n. 83, i  cadaveri  delle  persone  decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di  osservazione  o  ad  un  obitorio,  nonche’ i cadaveri  delle  persone  decedute  negli  ospedali,  nelle cliniche universitarie e negli  istituti  di  cura  privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti  lo dispongano  per  il  controllo  della  diagnosi  o  per  il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
  2. Il coordinatore sanitario puo’ disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri  delle  persone  decedute  a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta  del  medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.  I  familiari  o  gli  altri  aventi  titolo  del deceduto possono concordare con il  direttore  sanitario  o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso  ospedaliero  che  in  altro  luogo, e possono disporre la presenza  di un medico di loro fiducia.
  1. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del  primario  o  medico  curante,  ove  questi  lo  ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o  negli  ospedali dall’anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni  non  necessarie  a raggiungere l’accertamento della causa di morte.
  1. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.
  2. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’ente che lo ha richiesto.».

Il consiglio generale ai colleghi medici e ai cittadini è: “ Meglio una autopsia in più che un processo senza autopsia”.

Questo è vero sia che si sia indagati, sia che si sia persone offese.

Nel primo caso spesso serve ad evitare un procedimento penale chiarendo o confermando la causa di morte, ma soprattutto escludendo ipotesi di errori di condotta sanitaria al di fuori dell’ambito giudiziale.

Nel secondo caso oltre alle medesime motivazione e quindi fugando gli eventuali dubbi in capo ai congiunti del deceduto, serve a limitare le spese o ad affrontarle sapendo di avere dei dati solidi cui contare.

In questo senso l’art. 4 della legge 24/17 consente ai prossimi congiunti di “richiedere” con la forma del concordato una autopsia.

In pratica la “richiesta” dei prossimi congiunti non vale a disattivare il disposto del comma 5 dell’art. 37 DPR 285/90 in quanto la disposizione della autopsia a fronte della manifestazione della volontà dei congiunti resta una facoltà e non un obbligo della Autorità Sanitaria che, nel caso concordi con la necessità della medesima, deve far fronte alle spese.

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